
Firmato il decreto che definisce le “Condizioni Green” per le aziende ad alto consumo di energia elettrica
Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Pichetto Fratin, ha firmato il decreto che definisce le “Condizioni Green” per le aziende ad alto consumo di energia elettrica. Questo provvedimento, composto da 9 articoli, completa il quadro normativo introdotto dal D.L. 131/2023, che stabilisce obblighi e agevolazioni per le imprese energivore.
Per accedere agli aiuti, le imprese devono dichiarare, al momento della richiesta di iscrizione all’Elenco energivori, di essere in possesso di una diagnosi energetica valida oppure di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001. Inoltre, l’impresa deve rispettare una delle tre “green conditionalities” previste dal decreto.
Prima Condizione Green
La prima opzione consiste nell’attuare le raccomandazioni del rapporto di diagnosi energetica che soddisfano i seguenti criteri:
- tempo di ritorno inferiore a tre anni;
- costo degli investimenti non superiore all’importo dell’agevolazione ricevuta nell’anno di riferimento.
L’azienda dovrà inoltre:
- realizzare investimenti, nell’anno di riferimento, pari ad almeno un terzo del valore delle raccomandazioni contenute nel rapporto di diagnosi energetica;
- completare gli interventi entro il secondo anno successivo all’agevolazione.
Per le imprese di nuova costituzione è prevista una deroga: dovranno effettuare gli investimenti entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’agevolazione, rispettando almeno un terzo del valore delle raccomandazioni. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, l’ENEA pubblicherà un elenco non esaustivo di interventi di efficienza energetica che potranno essere utilizzati nel rapporto di diagnosi.
Seconda Condizione Green
La seconda opzione richiede alle imprese a rischio di rilocalizzazione di coprire almeno il 30% del loro fabbisogno di energia elettrica con fonti prive di emissioni di carbonio, tramite una delle seguenti modalità:
- autoproduzione di energia elettrica in loco o nelle vicinanze;
- acquisto di energia elettrica mediante contratti a termine con produttori di energie rinnovabili;
- acquisizione e annullamento di garanzie d’origine.
Le imprese energivore soggette alla clausola del “grandfathering” devono invece coprire almeno il 50% del fabbisogno di energia con fonti a zero emissioni, utilizzando le modalità sopra indicate o una loro combinazione. In questo caso, almeno il 5% dell’energia deve essere autoprodotta o almeno il 10% deve essere coperto con contratti a termine.
Terza Condizione Green
La terza opzione prevede che l’impresa investa almeno il 50% dell’agevolazione ricevuta in progetti che riducono significativamente le emissioni di gas a effetto serra, fino a un livello inferiore a uno dei seguenti parametri:
- il 90% del valore di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote di emissioni nell’ambito dell’EU Emission Trading System;
- le emissioni medie del 10% degli impianti migliori, come indicato nel regolamento UE 2021/447.
Entro due anni dall’agevolazione, l’impresa deve inviare all’ISPRA la dichiarazione di un verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi la riduzione delle emissioni grazie agli investimenti.
Iscrizione e controlli
ENEA notificherà alla CSEA i risultati dei controlli sulle diagnosi energetiche e sul rispetto delle condizioni Green da parte delle imprese. In caso di inadempimento, la CSEA potrà revocare le agevolazioni, obbligando l’impresa a restituire l’importo ricevuto per il periodo di mancato rispetto degli obblighi.
Per l’Elenco energivori del 2024, possono accedere alle agevolazioni anche le imprese prive di diagnosi energetica al momento della domanda, purché si impegnino a realizzarne una entro il 31 marzo 2025 o ad adottare un sistema di gestione conforme alla norma ISO 50001.
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